Lozzo di Cadore: alcune riflessioni sul Piano Casa

Per l’importanza che può assumere l’argomento esposto per tutta la gente di Lozzo, argomento relativo al cosiddetto “Piano Casa”, ho ritenuto opportuno porre in evidenza la trattazione di Cagliostro giunta inizialmente come commento all’articolo “La libertà di dire ciò che pensiamo“.


di Cagliostro

scrivo in qualità di cittadino attento ai contenuti ed alla qualità della stesura dei deliberati del Cons. Comunale, in particolare di quelli che hanno ricadute importanti e durature sulla intera cittadinanza quali possono essere l’utilità, intellegibilità, concretezza ed applicabilità della normativa in materia urbanistico-edilizia. La delibera Consigliare n. 31 del 30/12/09 sul così detto “Piano Casa” non risponde certo, oggettivamente, ai requisiti sopra descritti e sicuramente creerà incertezze, confusione e disordine nella applicazione (che verrà demandata e lasciata alla libera interpretazione degli organi tecnici deputati al rilascio dei permessi a costruire). Quanto descritto e normato nel deliberato consigliare del 30/10/09 dovrebbe costituire quello che, in gergo tecnico-giuridico,potrebbe anche definirsi “decreto attuativo” in sede locale di una legge quadro dello Stato, demandata alle Regioni e da queste emanata con intendimenti e principi ispiratori, giocoforza di natura generale, senza soverchia attenzione quindi alle specifiche peculiarità ed esigenze dei singoli territori. Se poi i Comuni, recependo e deliberando su quanto di loro competenza in modo non chiaro o addirittura contraddittorio, mettono in campo strumenti normativi non congrui non rendono ai cittadini un servizio puntuale ed univoco, ma viene solo ingenerata confusione e si creano i presupposti per possibili disparità di trattamento, con potenziali ingiustizie; senza contare che si crea, così operando, danno e nocumento persino all’Ente territoriale che il provvedimento delegato ha emanato, trascurando precisione ed accuratezza. Ma entriamo nel concreto con alcune delle possibile osservazioni e rilievi.

L’articolo 4 del deliberato in questione tratta del divieto al beneficio delle agevolazioni previste dalla Lg 14/2009 per quanto concerne edifici esistenti realizzati con volumetria superiore ai 70 mc. Ed all’uopo viene delimitata, su allegata cartografia, una zona ben precisa. Viene omessa la precisazione su come comportarsi, nella medesima zona, per gli edifici con cubatura inferiore a detto limite. Se ciò fosse comunque possibile (ossia ci fosse la possibilità di operare degli adeguamenti), nella ipotesi che un edificio insistente nell’area interessata avesse una cubatura di mc 69, come regolarsi? Fino a che limite potrebbe essere attuato l’ampliamento (con il 20% si andrebbe abbondantemente a superare la soglia di divieto). E per l’area esterna alla delimitazione quale è la indicazione, visto che nulla risulta in proposito normato? Mistero fitto. L’art. 4 tratta anche degli immobili realizzati su terreno comunale con “diritto di superficie” per ribadire il divieto di applicazione delle agevolazioni con la seguente motivazione:”rispetto del valore paesaggistico e ambientale ed anche per la complessità che la questione riveste dal punto di vista giuridico e contabile(sic!)”. Sembra che ci si renda conto soltanto ora della “complessità della situazione”, ossia a “babbo morto”. E se le transazioni sottoscritte prevedessero migliorie ed ampliamenti? E se si fosse fuori dai limiti della cartografia? E se si fosse entro i limiti dei 70 mc? Mistero fitto.

Più in generale viene spontaneo chiedersi:al difuori della zona delimitata di Pian dei Buoi, la Lg 14 dovrebbe trovare ampia applicazione trattandosi, per la gran parte di zona E, e ciò fino in prossimità dell’abitato. Se così è, perché non precisarlo compiutamente? Sembra che l’interpretazione degli organi tecnici e di quelli “politici” non sia omogenea e che la confusione regni sovrana. Se, ad es., in zona E un cittadino possiede un edificio/baita di mc 71, lo potrà adeguare oppure no? E se la cubatura fosse di mc 68 lo potrà adeguare e, se sì,fino a che limite? Sembra infine che in zona A (centro storico) non sia proprio vero che le agevolazioni siano tassativamente escluse,ma che esistano precise condizioni e deroghe per quanto concerne l’applicabilità, ma su questo nulla viene precisato nella stringata ed imprecisa deliberazione dello scorso 30/10/09. Il Sig. Lapalisse non avrebbe saputo o potuto fare di meglio…Ma a palazzo Venzo i seguaci del noto francese non hanno dimora giacché sembra che fra loro medesimi esistano opinioni diametralmente opposte circa la interpretazione del loro eccelso elaborato. Qui il principio dello “scrivi poco e male (la “sintesi” tanto cara al nostro amato Negus)e quindi non avrai noie”, proprio non vale.
Cagliostro